Rilievi Corte dei Conti
Con la sentenza del 14.10.2011, n. 21226 la Corte di Cassazione ha affermato che gli Ordini professionali, non beneficiando di alcun contributo da parte dello Stato, non possono essere soggetti ad un controllo di gestione da parte della Corte dei Conti. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che la circostanza che l’art. 1, II comma, D. Lgs. n. 29 del 1993 annovera tra le Pubbliche Amministrazioni anche gli enti pubblici non economici, tra i quali rientrano gli ordini professionali, non costituisce dato sufficiente al fine di ritenere tali enti assoggettati al controllo di gestione sulle Amministrazioni Pubbliche che l’art. 3, IV comma, L. n. 20 del 1994 demanda alla Corte dei Conti.
Obbligo non applicabile in quanto ente non soggetto al controllo di gestione di cui alla L. n. 20/1994.