L'ordine
Codice Deontologico

NORME di DEONTOLOGIA PROFESSIONALE dei PERITI INDUSTRIALI dei PERITI INDUSTIALI LAUREATI

 

Il Codice di deontologia professionale è l’insieme dei principi e delle regole di etica professionale che ogni Perito Industriale deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell’esercizio della professione e che integrano le norme codificate dal diritto positivo.

 

I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista sono preordinati a disciplinare i rapporti con i Colleghi, con i Committenti, con le Pubbliche Autorità, con il Collegio di appartenenza, con i Terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l’attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private.

 

Ogni Perito Industriale deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate, e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel presente codice deontologico.

 

L’obbligatorietà della iscrizione all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, per l’esercizio della professione, rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il controllo dall’interno che precede ed integra quello statale.

 

Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di predisporre un codice di deontologia professionale nel quale diritti e doveri si impongono alla coscienza di ciascun diritto.

Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni Perito Industriale iscritto all’Albo professionale.

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1

Il Perito Industriale nell'esercizio della professione adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità.
La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica.

 

Art. 2

Tutti coloro che esercitano la professione di Perito Industriale debbono rispettare le presenti Norme deontologiche al fine di garantire il decoro della categoria alla quale appartengono.

 

Art. 3

Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto
con i suoi doveri professionali.

 

Art. 4

L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale.

 

Art. 5

Il Perito Industriale deve denunciare al Consiglio del Collegio di appartenenza ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti Norme di deontologia professionale, da qualunque parte e da chiunque provenga.

 

Art. 6

Il Perito Industriale, nell'esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di religione, di razza o nazionalità, convincimenti politici e appartenenza a classi sociali.

 

Art. 7

Il Perito Industriale deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più competitive alla luce delle innovazioni tecnologiche e scientifiche.

 

Art. 8

Il Perito Industriale non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi contrari alle presenti Norme, neppure al di fuori dell'esercizio della professione.

 

 

DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO

 

Art. 9

Il Perito Industriale deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal Consiglio del Collegio nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria.

 

Art. 10

L'appartenenza al Collegio impone a tutti i professionisti iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio del Collegio di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti Norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire spiegazioni e documenti.

 

Art. 11

È preciso dovere del Perito Industriale partecipare alle votazioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio di appartenenza, salvo giustificato motivo.

 

Art. 12

Il Perito Industriale dipendente, autorizzato a svolgere l’attività libero-professionale, salvo le incompatibilità previste dalle Leggi vigenti, deve scrupolosamente osservare quanto stabilito nel successivo articolo 22, sia per quanto riguarda la concorrenza sleale che per i compensi relativi alle prestazioni professionali.

 

 

DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

 

Art. 13

Il Perito Industriale deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio dell'intera categoria professionale. Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l'attività del Perito Industriale nei confronti di professionisti appartenenti ad altre categorie professionali.

 

Art. 14

È fatto divieto ai Periti Industriali iscritti all'Albo di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.

 

Art. 15

Il Perito Industriale che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.

 

Art. 16

Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.

 

Art. 17

Per nessuna ragione e in nessun caso il Perito Industriale dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.

 

Art. 18

Il Perito Industriale non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, ma deve anzi denunciare l'abuso al Collegio di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà, altresì, riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

 

Art. 19

Non è permesso al Perito Industriale fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi delle Leggi vigenti che disciplinano l’esercizio delle professioni.

Il Perito Industriale può svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali e le caratteristiche del servizio offerto, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio promozionale, il cui rispetto è verificato dal Collegio di appartenenza.

 

Art. 20

Il Perito Industriale che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, dovrà informare di ciò il Collegio di appartenenza.

 

Art. 21

Il Perito Industriale che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega, per motivi attinenti all'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il Collegio per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del Presidente del Collegio di appartenenza.

 

Art. 22

Il Perito Industriale non deve compiere atti di concorrenza sleale di nessun tipo.

I compensi per le prestazioni professionali devono essere fissati, previo accordo contrattuale, con il committente, facendo riferimento alla tariffa professionale, di cui alla Legge n. 146/1957, salvo per le sole eccezioni previste dalle Leggi. In ogni caso vale quanto stabilito dall’art. 2233 c.c.

 

 

DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI

 

Art. 23

Il rapporto che si instaura tra il committente ed il Perito Industriale deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca.

Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall'incarico.

 

Art. 24

Il Perito Industriale deve definire insieme al committente il contenuto e i termini dell'incarico conferitogli.

 

Art. 25

Il Perito Industriale, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti Norme, le Leggi vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell'intera categoria.

 

Art. 26

Il Perito Industriale, è tenuto al segreto professionale. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente.

L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente.

Il Perito Industriale deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale, e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.

 

Art. 27

Il Perito Industriale deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a colleghi competenti nello specifico campo inerente all'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente.

 

Art. 28

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Perito Industriale potrà farsi sostituire da persona competente nell'ambito della propria organizzazione previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell'incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.

 

Art. 29

Il Perito Industriale può svolgere la propria attività professionale nelle forme della società di persone o di associazione professionale, le quali hanno la possibilità di fornire all’utenza anche servizi professionali di tipo interdisciplinare. L’oggetto sociale relativo all’attività liberoprofessionale deve essere esclusivo.

Il professionista non può partecipare a più di una società professionale. La specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti, ciascuno per le rispettive competenze, previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

 

Art. 30

Il Perito Industriale potrà recedere dall'incarico prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.

 

Art. 31

Il Perito Industriale non può accettare compensi da terzi diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza avere prima comunicato a quest'ultimo la natura, il motivo, l'entità del compenso ed aver ottenuto da lui l'autorizzazione alla riscossione per iscritto.

 

Art. 32

Il Perito Industriale non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie illecite o di procacciatori d’affari per il medesimo fine, salvo quanto stabilito agli artt. 19 e 22.

 

Art. 33

Il Perito Industriale, che venisse nominato Consulente Tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere l'incarico se si sia già pronunciato o abbia egli stesso, un suo parente o un suo cliente un qualche interesse nella controversia.

 

Art. 34

Nella compilazione della parcella il Perito Industriale deve usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si chiede il rimborso.

 

 

DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITÀ

 

Art. 35

Il Perito Industriale deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.

 

Art. 36

Il Perito Industriale non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.

 

Art. 37

Il Perito Industriale, che presta il proprio lavoro nell'ambito di una Pubblica Amministrazione, non può accettare incarichi che lo pongono in condizioni di conflitto con gli interessi perseguiti dall'Amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori limiti legali o regolamentari che discendono dall'appartenenza alla Pubblica Amministrazione.

 

 

DEI RAPPORTI CON I TERZI

 

Art. 38

Qualora nell'espletamento dell'incarico affidatogli il Perito Industriale instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.

 

 

NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE

 

Art. 39

Il Perito Industriale, nominato componente di Commissioni di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico.

 

Art. 40

Il Perito Industriale, prescelto dal Consiglio del Collegio per partecipare a Commissioni in rappresentanza del Collegio stesso, deve agire in modo da tutelare gli interessi e il decoro dello stesso. Deve, inoltre, segnalare al proprio Collegio di appartenenza le violazioni delle presenti Norme poste in essere da colleghi membri della medesima Commissione.

 

Art. 41

Il Perito Industriale nominato componente di Commissioni giudicatrici, consuntive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua assidua partecipazione.

 

Art. 42

Il Perito Industriale componente di Commissioni deve vigilare affinché le modalità seguite dalla Commissione stessa per la decisione finale siano perfettamente rispondenti alle Leggi e alle Norme del bando; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura, e deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione, imposizioni, interferenze provenienti dall'esterno o anche dall'interno, non vengano posti in essere nei confronti degli altri membri della Commissione.

Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto ad informare tempestivamente sia l'Ente banditore sia il Consiglio del Collegio di appartenenza, nonché l'Autorità Giudiziaria, ove si tratti di reati.

 

Art. 43

È vietata la partecipazione a concorsi le cui condizioni di bando siano state ritenute dal
Consiglio Nazione o dal Consiglio del Collegio di appartenenza lesive dei diritti e del prestigio
della sua dignità e di quella dell'intera categoria.

 

Art. 44

Il Perito Industriale che venga nominato componente di una Commissione giudicatrice deve rifiutare l'incarico qualora sussistano situazioni che possano compromettere l'imparzialità nel giudicare, in particolare se al concorso partecipi come concorrente un soggetto con il quale egli abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa.

 

Art. 45

Tutti gli iscritti all'Albo professionale sono diffidati dal partecipare a Commissioni di qualsiasi tipo se gli Enti interessati, che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la terna dei nominativi al Collegio.

Per le nomine conferite a titolo personale, il Perito Industriale, prima di dare il proprio assenso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Collegio di appartenenza.

 

Art. 46

Il Perito Industriale deve rifiutare qualsiasi incarico per l'espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire a Leggi, Norme e Regolamenti.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 47

Le presenti Norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle Norme legislative e regolamentari emanate per l'esercizio della professione di Perito Industriale. Gli iscritti all'Albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo dell'etica professionale.

I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dal Consiglio del Collegio di appartenenza, previo procedimento istruttorio così come previsto dalle Leggi vigenti.

 

Art. 48

L'osservanza delle presenti Norme da parte degli iscritti è sottoposta alla vigilanza del Consiglio del Collegio di appartenenza.

I Periti Industriale devono, per quanto possibile, comunicare i principi informatori del presente codice attraverso un'attività di divulgazione.

 

Art. 49

Le presenti Norme costituiscono regolamento interno deliberate dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e recepite dal Consiglio del Collegio.

Esse sono depositate presso il Ministero della Giustizia e gli Uffici Giudiziari.

Approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 12 dicembre 2006.

 



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